Art. 48 
 
                            Intercapedini 
                    (voce n. 13 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si definiscono  «intercapedini»
gli spazi variamente configurati - delimitati da strutture  portanti,
pareti,  pannellature  fisse  o  controsoffitti  -  aventi  esclusiva
funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrita', al  comfort
igrometrico o alla climatizzazione dei locali  dell'edificio,  oppure
esclusiva  funzione  tecnologica,  finalizzata  all'alloggiamento  di
tubazioni o impianti, la cui accessibilita'  e'  limitata  alle  sole
operazioni di ispezione e manutenzione. 
  2. Sono da considerarsi  intercapedini  spazi  quali,  ad  esempio,
scannafossi, gattaiolati, cavedi,  colonne  per  la  ventilazione  di
locali tecnici o vani accessori, camini  del  vento,  sottotetti  non
praticabili.