Art. 49 Intradosso (voce n. 14 dell'Allegato 2) 1. Ai fini del presente regolamento si definisce «intradosso» il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppure, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80. 2. Ai fini dell'individuazione dell'intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, ne' l'eventuale maggior spessore dell'orditura principale.