Art. 49 
 
                             Intradosso 
                    (voce n. 14 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si  definisce  «intradosso»  il
piano di imposta di strutture  monolitiche  quali  solette  o  solai,
oppure, nel caso di  strutture  composte  quali  quelle  in  legno  o
assimilabili, piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse
non superiore a cm 80. 
  2.  Ai  fini  dell'individuazione  dell'intradosso  non  rileva  la
presenza  di  eventuali  controsoffitti,  ne'   l'eventuale   maggior
spessore dell'orditura principale.