Art. 5 
 
                       Dotazioni territoriali 
                     (voce n. 6 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce  n.  6  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento  si  definiscono   «dotazioni   territoriali»   (DT)   le
infrastrutture, i servizi, le attrezzature, gli spazi pubblici  o  di
uso  pubblico  e  ogni  altra  opera  di  urbanizzazione  e  per   la
sostenibilita'   (ambientale,   paesaggistica,   socio-economica    e
territoriale) prevista dalla legge  o  dallo  strumento  comunale  di
pianificazione urbanistica. 
  2. Le aree destinate alle dotazioni territoriali corrispondono alla
superficie territoriale (ST)  al  netto  della  superficie  fondiaria
(SF). Esse rappresentano la porzione  della  superficie  territoriale
(ST) destinata dallo strumento urbanistico comunale alla  viabilita',
all'urbanizzazione  primaria   e   secondaria   ed   alle   dotazioni
territoriali pubbliche, comprendente le aree di proprieta'  pubblica,
o comunque a destinazione pubblica, nonche'  le  parti  eventualmente
assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorche' private.