Art. 5 Dotazioni territoriali (voce n. 6 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 6 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definiscono «dotazioni territoriali» (DT) le infrastrutture, i servizi, le attrezzature, gli spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilita' (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dallo strumento comunale di pianificazione urbanistica. 2. Le aree destinate alle dotazioni territoriali corrispondono alla superficie territoriale (ST) al netto della superficie fondiaria (SF). Esse rappresentano la porzione della superficie territoriale (ST) destinata dallo strumento urbanistico comunale alla viabilita', all'urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche, comprendente le aree di proprieta' pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonche' le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorche' private.