Art. 50 Loggia/loggiato (voce n. 37 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 37 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «loggia/loggiato» un elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte lungo il perimetro esterno dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o piu' vani interni. 2. Le logge o loggiati possono essere intervallati da pilastri o colonne. 3. Le logge o loggiati, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio.