Art. 50 
 
                           Loggia/loggiato 
                    (voce n. 37 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  37  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento  si  definisce  «loggia/loggiato»  un  elemento  edilizio
praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte lungo
il  perimetro  esterno  dell'edificio  o  verso  spazi  pertinenziali
interni, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da
uno o piu' vani interni. 
  2. Le logge o loggiati possono essere intervallati  da  pilastri  o
colonne. 
  3. Le logge  o  loggiati,  pur  non  facendo  parte  dell'involucro
edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio.