Art. 51 Parti condominiali o di uso comune (voce n. 15 dell'Allegato 2) 1. Ai fini del presente regolamento si definiscono «parti condominiali o di uso comune» i locali o gli spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unita' immobiliari quali, ad esempio, portici o porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni.