Art. 51 
 
                 Parti condominiali o di uso comune 
                    (voce n. 15 dell'Allegato 2) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si   definiscono   «parti
condominiali o di  uso  comune»  i  locali  o  gli  spazi  variamente
configurati  non  afferenti  in  via  esclusiva  a   singole   unita'
immobiliari quali, ad esempio, portici o porticati  privati,  androni
di ingresso, scale e vani ascensore  condominiali,  passaggi  coperti
carrabili  o  pedonali,  ballatoi,  autorimesse  collettive,  lavatoi
comuni, cabine idriche, centrali termiche  condominiali,  chiostrine,
cortili interni.