Art. 53 Piano o locale fuori terra (voce n. 20 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 20 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «piano o locale fuori terra» un piano o locale dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.