Art. 53 
 
                     Piano o locale fuori terra 
                    (voce n. 20 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  20  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «piano o locale  fuori  terra»  un  piano  o
locale dell'edificio il cui livello di  calpestio  sia  collocato  in
ogni sua parte ad una quota pari o superiore a  quella  del  terreno,
del  marciapiede   o   della   pavimentazione   posti   in   aderenza
all'edificio.