Art. 54 
 
                     Piano o locale seminterrato 
                    (voce n. 21 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  21  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «piano o locale  seminterrato»  un  piano  o
locale di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore
(anche solo in parte) a quella del terreno, del marciapiede  o  della
pavimentazione posti in aderenza  all'edificio  e  il  cui  soffitto,
misurato all'intradosso, si trova ad una quota superiore rispetto  al
terreno, al marciapiede  o  alla  pavimentazione  posti  in  aderenza
all'edificio. 
  2. Si considerano prevalentemente interrati  i  piani  o  i  locali
seminterrati il cui volume totale (VTot),  misurato  al  lordo  delle
pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocato al  di  sotto
della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti
in aderenza all'edificio.