Art. 55 
 
                      Piano o locale interrato 
                    (voce n. 22 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  22  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «piano o locale interrato» un piano o locale
di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova  in
ogni sua parte ad una quota pari o inferiore rispetto  a  quella  del
terreno, del marciapiede o della  pavimentazione  posti  in  aderenza
all'edificio. 
  2. Ai fini della individuazione dei piani o locali  interrati,  non
rileva la presenza puntuale di manufatti quali scale esterne o  rampe
aventi le dimensioni minime necessarie a consentire l'accesso a  tali
piani o locali. 
  3. In caso di manufatti isolati, oppure di locali  in  tutto  o  in
parte esterni all'area di sedime dell'edificio  cui  afferiscono,  si
considerano interrati  solo  i  locali,  o  parti  di  essi,  il  cui
estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota  del  terreno,  del
marciapiede o della pavimentazione  posti  in  aderenza  all'edificio
medesimo.