Art. 56 
 
                          Portico/porticato 
                    (voce n. 39 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  39  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce  «portico/porticato»  un  elemento  edilizio
coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso  degli
edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto  su  uno  o  piu'
lati verso i fronti esterni dell'edificio o verso spazi pertinenziali
interni. 
  2.  Il  portico  o  porticato   puo'   costituire   talora   spazio
condominiale o di uso comune, oppure  pubblico  o  asservito  ad  uso
pubblico. 
  3. Non fanno parte del portico o porticato  le  eventuali  porzioni
delimitate da  pareti,  infissi  o  altri  elementi  suscettibili  di
determinare vani chiusi. 
  4. Il portico o porticato, pur  non  facendo  parte  dell'involucro
edilizio, concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.