Art. 56 Portico/porticato (voce n. 39 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 39 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «portico/porticato» un elemento edilizio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o piu' lati verso i fronti esterni dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni. 2. Il portico o porticato puo' costituire talora spazio condominiale o di uso comune, oppure pubblico o asservito ad uso pubblico. 3. Non fanno parte del portico o porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di determinare vani chiusi. 4. Il portico o porticato, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.