Art. 57 Serra solare (voce n. 16 dell'Allegato 2) 1. Ai fini del presente regolamento si definisce «serra solare» un elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unita' immobiliare. 2. La serra solare deve avere caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni verande. Essa non puo' essere destinata alla permanenza continuativa di persone e deve essere priva dei requisiti e delle dotazioni atti a consentire tale permanenza, compresi gli impianti di climatizzazione artificiale. 3. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all'irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalita' del risparmio energetico e' certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale e' quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. 4. La serra solare concorre alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio.