Art. 57 
 
                            Serra solare 
                    (voce n. 16 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si definisce «serra solare»  un
elemento di architettura bioclimatica finalizzato  ad  introitare  la
radiazione   solare   coadiuvando   nella   stagione   invernale   il
riscaldamento dell'edificio o dell'unita' immobiliare. 
  2.  La  serra  solare  deve  avere  caratteristiche  obiettivamente
distinte da  quelle  delle  comuni  verande.  Essa  non  puo'  essere
destinata alla permanenza continuativa di persone e deve essere priva
dei requisiti e delle dotazioni atti a  consentire  tale  permanenza,
compresi gli impianti di climatizzazione artificiale. 
  3. La serra solare deve essere  posta  in  condizioni  ottimali  di
irraggiamento  e  schermata  all'irraggiamento  durante  la  stagione
estiva, per evitare  il  surriscaldamento  dei  locali  contigui.  La
specifica finalita' del risparmio  energetico  e'  certificata  nella
documentazione tecnica di  progetto,  nella  quale  e'  quantificata,
attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione  dei  consumi
di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. 
  4. La serra  solare  concorre  alla  determinazione  dell'involucro
edilizio e della sagoma dell'edificio.