Art. 58 
 
                              Soppalco 
                    (voce n. 24 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  24  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento  si  definisce  «soppalco»  una  partizione   orizzontale
interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione  di  una
struttura  portante  orizzontale  in  uno  spazio  chiuso  di  idonea
altezza, avente almeno un lato aperto sul locale principale nel quale
e' collocato. 
  2. Con la realizzazione del soppalco viene a determinarsi,  secondo
i casi, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile  (SU),  oppure
di superficie accessoria (SA).