Art. 58 Soppalco (voce n. 24 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 24 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «soppalco» una partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso di idonea altezza, avente almeno un lato aperto sul locale principale nel quale e' collocato. 2. Con la realizzazione del soppalco viene a determinarsi, secondo i casi, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile (SU), oppure di superficie accessoria (SA).