Art. 59 Sottotetto (voce n. 23 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 23 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «sottotetto» lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. 2. Il sottotetto e' utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti. 3. Gli spazi sottotetto non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini.