Art. 59 
 
                             Sottotetto 
                    (voce n. 23 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  23  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento  si  definisce  «sottotetto»  lo  spazio   compreso   tra
l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del  solaio
del piano sottostante. 
  2. Il sottotetto e' utilizzabile per spazi o locali destinati  alla
permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei  requisiti
igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto
dei suddetti requisiti. 
  3. Gli spazi sottotetto non praticabili delimitati inferiormente da
controsoffitti  o  elementi  consimili,  aventi  esclusiva   funzione
igienico-sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini.