Art. 60 
 
                              Terrazza 
                    (voce n. 40 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  40  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «terrazza» un elemento edilizio  scoperto  e
praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di
ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o piu'  locali
interni di un'unita' immobiliare, o da parti condominiali  o  di  uso
comune. 
  2. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione  di  copertura
principale dell'edificio o di  parti  di  esso  la  terrazza  assume,
secondo le  diverse  configurazioni,  la  denominazione  di  lastrico
solare o di terrazza a tasca.