Art. 60 Terrazza (voce n. 40 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 40 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «terrazza» un elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o piu' locali interni di un'unita' immobiliare, o da parti condominiali o di uso comune. 2. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell'edificio o di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca.