Art. 61 Tettoia (voce n. 41 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 41 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «tettoia» un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibito ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 2. La tettoia deve essere totalmente o prevalentemente priva di tamponamenti esterni. 3. La tettoia puo' essere: a) libera su tutti i lati; b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale puo' avere anche accesso diretto. 4. La tettoia di cui al comma 3 lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico o strutturale, costituisce fattispecie distinta dal portico (o porticato). La sagoma della tettoia cosi' configurata e' da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale e' posta in aderenza.