Art. 61 
 
                               Tettoia 
                    (voce n. 41 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  41  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «tettoia» un elemento edilizio di  copertura
di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua,  adibito
ad  usi  accessori  oppure   alla   fruizione   protetta   di   spazi
pertinenziali. 
  2. La tettoia deve essere totalmente  o  prevalentemente  priva  di
tamponamenti esterni. 
  3. La tettoia puo' essere: 
    a) libera su tutti i lati; 
    b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in  aderenza
ad un fabbricato principale,  dal  quale  puo'  avere  anche  accesso
diretto. 
  4. La tettoia di cui al comma 3 lettera b),  ove  configurata  come
struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto
di  vista  morfotipologico  o  strutturale,  costituisce  fattispecie
distinta dal portico (o porticato). La  sagoma  della  tettoia  cosi'
configurata e' da considerarsi autonoma  e  distinta  da  quella  del
fabbricato principale al quale e' posta in aderenza.