Art. 62 Veranda (voce n. 42 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 42 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «veranda» un locale o spazio praticabile coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 2. La veranda puo' essere ricavata delimitando, in tutto o in parte, spazi accessori ad uso privato (quali una loggia, un portico, un balcone, una terrazza, una tettoia direttamente accessibile da una unita' immobiliare), oppure realizzando ex novo spazi aventi le medesime caratteristiche. 3. L'installazione di superfici vetrate o elementi trasparenti per la realizzazione della veranda costituisce modifica dell'involucro edilizio. Tale installazione rileva ai fini della determinazione della sagoma dell'edificio nei soli casi in cui la veranda non sia ricavata delimitando in tutto o in parte spazi aperti gia' compresi nella sagoma del medesimo (ad esempio una loggia, un portico, un balcone con aggetto superiore a ml 1,50).