Art. 62 
 
                               Veranda 
                    (voce n. 42 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  42  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «veranda» un  locale  o  spazio  praticabile
coperto avente le caratteristiche di loggiato,  balcone,  terrazza  o
portico,  chiuso  sui  lati  da  superfici  vetrate  o  con  elementi
trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 
  2. La veranda puo' essere  ricavata  delimitando,  in  tutto  o  in
parte, spazi accessori ad uso privato (quali una loggia, un  portico,
un balcone, una terrazza, una tettoia direttamente accessibile da una
unita' immobiliare), oppure  realizzando  ex  novo  spazi  aventi  le
medesime caratteristiche. 
  3. L'installazione di superfici vetrate o elementi trasparenti  per
la realizzazione della veranda  costituisce  modifica  dell'involucro
edilizio. Tale installazione  rileva  ai  fini  della  determinazione
della sagoma dell'edificio nei soli casi in cui la  veranda  non  sia
ricavata delimitando in tutto o in parte spazi aperti  gia'  compresi
nella sagoma del medesimo (ad esempio  una  loggia,  un  portico,  un
balcone con aggetto superiore a ml 1,50).