Art. 63 
 
                           Volume tecnico 
                    (voce n. 31 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  31  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definiscono  «volumi  tecnici»  i  vani  e  gli  spazi
strettamente necessari a contenere ed  a  consentire  l'accesso  alle
apparecchiature degli impianti  tecnici  al  servizio  del  complesso
edilizio, dell'edificio o dell'unita' immobiliare  (idrico,  termico,
di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento,  elettrico,
di sicurezza, telefonico, ecc.). 
  2. I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche  che  ne
attestano in modo inequivocabile l'utilizzo,  e  possono  essere  sia
esterni  che   interni   all'involucro   edilizio   di   riferimento,
parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra,  oppure
posti al di sopra della copertura dell'edificio.  Essi  devono  avere
dimensioni non superiori a quelle indispensabili per  l'alloggiamento
e la manutenzione delle apparecchiature, o comunque non superiori  ai
minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza. 
  3. Sono esemplificativamente da considerarsi volumi  tecnici  vani,
spazi e manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia;  locali  in
genere per impianti centralizzati di riscaldamento,  climatizzazione,
trattamento e  deposito  di  acque  idrosanitarie;  extracorsa  degli
ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici. 
  4. Concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio  e  della
sagoma dell'edificio di riferimento solo i volumi  tecnici  posti  in
aderenza o sulla copertura del medesimo, e che  risultino  totalmente
integrati con esso dal punto di vista morfotipologico o strutturale.