Art. 64 
 
                 Tempi e modalita' per l'adeguamento 
                  dei regolamenti edilizi comunali 
 
  1. I comuni adeguano i regolamenti  edilizi  ai  parametri  e  alle
definizioni di cui ai capi II, III e IV del presente regolamento, nel
rispetto della deliberazione di Giunta regionale 21 maggio  2018,  n.
524, entro il termine di centottanta giorni che decorrono dalla  data
dell'entrata in vigore del regolamento medesimo. 
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i parametri  e
le definizioni contenute nel  presente  regolamento  trovano  diretta
applicazione, sostituendo i  difformi  parametri  e  definizioni  dei
regolamenti edilizi e prevalendo sulle disposizioni  dei  regolamenti
edilizi stessi con essi incompatibili.