Art. 65 
 
         Tempi e modalita' per l'adeguamento degli strumenti 
           della pianificazione territoriale e urbanistica 
 
  1. Il recepimento dei parametri e delle  definizioni  uniformi  nei
regolamenti  edilizi  comunali  non  comporta   la   modifica   delle
previsioni dimensionali degli strumenti  comunali  di  pianificazione
territoriale ed urbanistica vigenti. I  parametri  e  le  definizioni
contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale  ed
urbanistica vigenti alla data di approvazione del  nuovo  regolamento
edilizio comunale,  continuano  ad  applicarsi  fino  all'adeguamento
degli  strumenti  medesimi  alle  disposizioni  di  cui  alla   legge
regionale n. 65/2014, secondo quanto indicato ai commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. Le definizioni e i parametri contenuti nel presente  regolamento
si  applicano  agli  strumenti  di  pianificazione  territoriale   ed
urbanistica, e loro varianti generali, adottati successivamente  alla
data di entrata in vigore del medesimo  regolamento,  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 66, comma 1, lettera b). 
  3. Gli strumenti di pianificazione territoriale  e  urbanistica,  e
loro varianti generali, gia' adottati alla data di entrata in  vigore
del  presente  regolamento  possono  essere  adeguati  in   fase   di
approvazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 66,  comma  1,
lettera b). 
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3,  qualora   non   si   proceda
all'adeguamento in fase di approvazione ai sensi del medesimo  comma,
gli strumenti di pianificazione territoriale e  urbanistica,  e  loro
varianti  generali,  sono  adeguati  mediante  apposita  variante  da
adottare entro due anni dalla data di  acquisto  di  efficacia  dello
strumento. 
  Decorso inutilmente tale termine,  i  parametri  e  le  definizioni
contenute nel  presente  regolamento  prevalgono  sulle  disposizioni
comunali con essi incompatibili. 
  5. I piani strutturali gia'  approvati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento nel rispetto  delle  disposizioni  di
cui alla legge regionale n. 65/2014 sono adeguati  mediante  apposita
variante contestualmente al procedimento di adozione  e  approvazione
del piano operativo.