Art. 66 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento non si applica: a) alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, diverse da quelle generali; b) ai piani attuativi e ai progetti unitari convenzionati, nonche' alle relative varianti, approvati prima dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento; c) alle istanze di permesso di costruire, alle SCIA, nonche' alle relative varianti in corso d'opera di cui all'art. 143 della legge regionale n. 65/2014, e alle comunicazioni di inizio lavori che siano gia' state presentate al momento dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento. 2. Resta ferma la definizione di «superficie utile lorda» contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) limitatamente agli interventi posti in essere in forza della medesima.