Art. 66 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente regolamento non si applica: 
    a) alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, diverse da quelle generali; 
    b) ai  piani  attuativi  e  ai  progetti  unitari  convenzionati,
nonche' alle  relative  varianti,  approvati  prima  dell'adeguamento
dello strumento di pianificazione  urbanistica,  o  di  sua  variante
generale, al presente regolamento; 
    c) alle istanze di permesso di costruire, alle SCIA, nonche' alle
relative varianti in corso d'opera di cui all'art.  143  della  legge
regionale n. 65/2014, e alle comunicazioni di inizio lavori che siano
gia' state presentate al momento dell'adeguamento dello strumento  di
pianificazione urbanistica, o di sua variante generale,  al  presente
regolamento. 
  2. Resta ferma la definizione di «superficie utile lorda» contenuta
nell'art. 2, comma 1, lettera b),  della  legge  regionale  8  maggio
2009, n.  24  (Misure  urgenti  e  straordinarie  volte  al  rilancio
dell'economia  e  alla  riqualificazione  del   patrimonio   edilizio
esistente) limitatamente agli interventi posti  in  essere  in  forza
della medesima.