Art. 2 
 
                    Procedure per il reclutamento 
                 e lo scorrimento della graduatoria 
 
  1. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione  relativa  alla
programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art.  23  della
l.r. n. 1/2009, d'intesa con l'Ufficio di  Presidenza  del  consiglio
regionale, definisce i termini  e  le  concrete  modalita'  operative
inerenti alla procedura di reclutamento speciale di cui alla presente
legge. 
  2.  Ai  fini  dell'immissione  in  ruolo  di  personale   a   tempo
indeterminato,  la  Regione  procede  alla  formazione  di   apposita
graduatoria, previa indizione di avviso pubblico, pubblicato sul sito
istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della  Regione
Toscana (B.U.R.T.). 
  3. La graduatoria di cui al comma 2 e' formata secondo il  criterio
di cui all'art. 20, comma 12, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche).  Nella
formazione della graduatoria si tiene  conto  altresi'  dei  seguenti
criteri, definiti in ordine progressivo di priorita': 
  a) anzianita' di servizio maturata con contratti di lavoro a  tempo
determinato prestati in Regione Toscana e ARTEA; 
  b) idoneita' in una graduatoria concorsuale a  tempo  indeterminato
nella categoria corrispondente a quella di assunzione  attraverso  la
procedura di reclutamento speciale; 
  c) titolarita' di contratto di lavoro a tempo determinato alla data
di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2. 
  4. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza  di  cui
all'art. 10, commi 4 e 5, del d.p.g.r. 33/ R/2010. 
  5. Le assunzioni sono effettuate nel triennio 2018-2020 sulla  base
della programmazione annuale dei fabbisogni di personale e nei limiti
delle risorse di cui all'art. 3, comma 1. 
  6. Il personale immesso in ruolo ai sensi della presente  legge  e'
assegnato  alle  strutture  regionali  sulla  base   delle   esigenze
organizzative dell'amministrazione.