Art. 2 Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 23 della l.r. n. 1/2009, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, definisce i termini e le concrete modalita' operative inerenti alla procedura di reclutamento speciale di cui alla presente legge. 2. Ai fini dell'immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato, la Regione procede alla formazione di apposita graduatoria, previa indizione di avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). 3. La graduatoria di cui al comma 2 e' formata secondo il criterio di cui all'art. 20, comma 12, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Nella formazione della graduatoria si tiene conto altresi' dei seguenti criteri, definiti in ordine progressivo di priorita': a) anzianita' di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato prestati in Regione Toscana e ARTEA; b) idoneita' in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato nella categoria corrispondente a quella di assunzione attraverso la procedura di reclutamento speciale; c) titolarita' di contratto di lavoro a tempo determinato alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2. 4. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 10, commi 4 e 5, del d.p.g.r. 33/ R/2010. 5. Le assunzioni sono effettuate nel triennio 2018-2020 sulla base della programmazione annuale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 1. 6. Il personale immesso in ruolo ai sensi della presente legge e' assegnato alle strutture regionali sulla base delle esigenze organizzative dell'amministrazione.