Art. 3 
 
              Limiti assunzionali e dotazione organica 
 
  1.  Il  finanziamento  della  spesa  relativa  alla  procedura   di
reclutamento speciale per gli anni 2018-2020 avviene  con  l'utilizzo
di una  quota  delle  risorse  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio  2010,  n.  122,
stanziate per il finanziamento dei contratti a tempo determinato  del
personale delle categorie della Giunta e del consiglio regionale, con
esclusione di quelli a supporto degli organi politici, e calcolate in
misura corrispondente alla  media  degli  stanziamenti  del  triennio
2015-2017, oltre che con risorse finanziarie provenienti dallo spazio
occupazionale ordinario, fatta salva la quota non inferiore al 50 per
cento destinata alla copertura del fabbisogno  di  personale  tramite
reclutamento ordinario. 
  2.  Con  deliberazione  della  Giunta   regionale,   da   adottarsi
annualmente, sono definiti: 
  a)  la  quota  di  risorse  di  cui  all'art.  9,  comma  28,   del
decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla  legge  n.  122/2010  e  la
quota di risorse provenienti dallo  spazio  occupazionale  ordinario,
destinate al finanziamento del reclutamento speciale; 
  b)  l'incremento  dei  posti  in  dotazione  organica   in   misura
corrispondente  alle  unita'  di  personale  immesso  in  ruolo   con
l'utilizzo della quota di risorse di cui all'art. 9,  comma  28,  del
decreto-legge  n.  78/2010,  stanziate  per  il   finanziamento   dei
contratti a tempo determinato  delle  categorie,  con  esclusione  di
quelli a supporto degli organi politici. 
  3. Le risorse di cui all'art. 9, comma  28,  del  decreto-legge  n.
78/2010, stanziate ai sensi del comma 1, sono stabilmente ridotte  in
misura corrispondente alla quota  destinata  al  finanziamento  della
spesa  per  il   reclutamento   speciale   di   personale   a   tempo
indeterminato. 
  4. L'incremento dei posti nella dotazione  organica  del  consiglio
regionale ai sensi del  comma  2,  lettera  b),  viene  disposta  con
deliberazione dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale. 
  5. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 sono adottate,  ai  sensi
dell'art. 20, comma 3,  del decreto  legislativo n.  75/2017,  previa
certificazione  da  parte  del  collegio  dei   revisori   circa   la
sostenibilita' a regime della spesa relativa alle procedure  speciali
di reclutamento di cui alla presente legge.