Art. 3 Limiti assunzionali e dotazione organica 1. Il finanziamento della spesa relativa alla procedura di reclutamento speciale per gli anni 2018-2020 avviene con l'utilizzo di una quota delle risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, stanziate per il finanziamento dei contratti a tempo determinato del personale delle categorie della Giunta e del consiglio regionale, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici, e calcolate in misura corrispondente alla media degli stanziamenti del triennio 2015-2017, oltre che con risorse finanziarie provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, fatta salva la quota non inferiore al 50 per cento destinata alla copertura del fabbisogno di personale tramite reclutamento ordinario. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi annualmente, sono definiti: a) la quota di risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e la quota di risorse provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, destinate al finanziamento del reclutamento speciale; b) l'incremento dei posti in dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di personale immesso in ruolo con l'utilizzo della quota di risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, stanziate per il finanziamento dei contratti a tempo determinato delle categorie, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici. 3. Le risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, stanziate ai sensi del comma 1, sono stabilmente ridotte in misura corrispondente alla quota destinata al finanziamento della spesa per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato. 4. L'incremento dei posti nella dotazione organica del consiglio regionale ai sensi del comma 2, lettera b), viene disposta con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale. 5. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 sono adottate, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75/2017, previa certificazione da parte del collegio dei revisori circa la sostenibilita' a regime della spesa relativa alle procedure speciali di reclutamento di cui alla presente legge.