Art. 4 Enti dipendenti 1. La presente legge si applica anche agli enti dipendenti della Regione di cui all'art. 50 dello Statuto, che possono procedere all'attivazione delle procedure speciali di reclutamento nel rispetto dei piani di fabbisogno di ciascun ente e nel limite delle risorse finanziarie utilizzabili. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite apposite linee di indirizzo inerenti l'attivazione delle procedure speciali di reclutamento per gli enti dipendenti di cui al comma 1. 3. Gli enti di cui al comma 1, che nel triennio 2015- 2017 non hanno iscritto in bilancio le risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 possono procedere al finanziamento del reclutamento speciale riducendo stabilmente e in misura corrispondente le risorse destinate a collaborazioni e prestazioni esterne di natura intellettuale, calcolate con riferimento alla media degli stanziamenti del triennio 2015-2017.