Art. 4 
 
                           Enti dipendenti 
 
  1. La presente legge si applica anche agli  enti  dipendenti  della
Regione di cui all'art.  50  dello  Statuto,  che  possono  procedere
all'attivazione delle procedure speciali di reclutamento nel rispetto
dei piani di fabbisogno di ciascun ente e nel  limite  delle  risorse
finanziarie utilizzabili. 
  2.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  adottata   entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  sono
definite apposite linee di  indirizzo  inerenti  l'attivazione  delle
procedure speciali di reclutamento per gli enti dipendenti di cui  al
comma 1. 
  3. Gli enti di cui al comma 1, che  nel  triennio  2015-  2017  non
hanno iscritto in bilancio le risorse di cui all'art.  9,  comma  28,
del decreto-legge n. 78/2010 possono procedere al  finanziamento  del
reclutamento   speciale   riducendo   stabilmente   e    in    misura
corrispondente le risorse destinate a  collaborazioni  e  prestazioni
esterne di natura intellettuale, calcolate con riferimento alla media
degli stanziamenti del triennio 2015-2017.