Art. 5 
 
Capacita'  assunzionale  della  Regione  e  degli  enti   dipendenti.
          Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. n. 1/2009 
 
  1. Dopo l'art. 22 della l.r. n. 1/2009 e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Capacita' assunzionale della  Regione  e  degli  enti
dipendenti). - 1. La  Giunta  regionale  definisce  annualmente,  con
deliberazione,  la  capacita'  assunzionale  propria  e  degli   enti
dipendenti, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti
espressi dalla giurisprudenza contabile.  La  capacita'  assunzionale
complessiva  e'  ripartita  in  relazione  alle  specifiche  esigenze
organizzative di ciascun ente.».