Art. 5 Capacita' assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. n. 1/2009 1. Dopo l'art. 22 della l.r. n. 1/2009 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Capacita' assunzionale della Regione e degli enti dipendenti). - 1. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, la capacita' assunzionale propria e degli enti dipendenti, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile. La capacita' assunzionale complessiva e' ripartita in relazione alle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente.».