Art. 6 Assegnazione temporanea. Modifiche all'art. 29 della l.r. n. 1/2009 1. La rubrica dell'art. 29 della l.r. n. 1/2009 e' sostituita dalla seguente: «Mobilita', comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione». 2. Dopo il comma 9 dell'art. 29 della l.r. n. 1/2009 sono inseriti i seguenti: «9-bis. La Regione, sulla base di appositi protocolli, puo' disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa a cui il personale regionale e' assegnato. La durata dell'assegnazione temporanea e' definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non puo' superare la durata della legislatura. 9-ter. La Regione, sulla base di appositi protocolli, puo' utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La durata dell'assegnazione temporanea e' definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non puo' superare la durata della legislatura. 9-quater. Il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 18-bis.».