Art. 6 
 
                      Assegnazione temporanea. 
             Modifiche all'art. 29 della l.r. n. 1/2009 
 
  1. La rubrica dell'art. 29 della l.r. n. 1/2009 e' sostituita dalla
seguente: «Mobilita', comando, distacco  e  assegnazione  temporanea.
Aspettativa  per   rapporti   di   lavoro   presso   altra   pubblica
amministrazione». 
  2. Dopo il comma 9 dell'art. 29 della l.r. n. 1/2009 sono  inseriti
i seguenti: 
  «9-bis.  La  Regione,  sulla  base  di  appositi  protocolli,  puo'
disporre,   per   singoli    progetti    di    interesse    specifico
dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di  personale  presso
altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del
personale  interessato.  Il   personale   conserva   il   trattamento
economico, anche accessorio, in godimento alla data di  assegnazione.
I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa  a  cui
il personale regionale  e'  assegnato.  La  durata  dell'assegnazione
temporanea e' definita entro il periodo di  vigenza  del  protocollo,
che non puo' superare la durata della legislatura. 
  9-ter.  La  Regione,  sulla  base  di  appositi  protocolli,   puo'
utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da  altre
pubbliche  amministrazioni.  Il  personale  conserva  il  trattamento
economico, anche accessorio, in godimento alla data di  assegnazione.
I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale.  La
durata dell'assegnazione temporanea e' definita entro il  periodo  di
vigenza del  protocollo,  che  non  puo'  superare  la  durata  della
legislatura. 
  9-quater. Il posto in dotazione organica del  dipendente  regionale
in assegnazione temporanea resta indisponibile per  tutta  la  durata
della  stessa.  Il   personale   proveniente   da   altre   pubbliche
amministrazioni in assegnazione  temporanea  presso  la  Regione  non
ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto
dei limiti di cui all'art. 18-bis.».