Art. 2 
 
                 Divieti. Modifiche all'art. 18-bis 
                   della legge regionale n. 7/2005 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n.  7/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. E' vietato disporre: 
  a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri  da  scale  di
monta; 
  b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da  scale  di
monta, prese d'acqua,  da  sbocchi  di  canali,  cascate  naturali  o
artificiali, dalle arcate  dei  ponti  e  da  sbarramenti  dei  corsi
d'acqua.».