Art. 2 Divieti. Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale n. 7/2005 1. Il comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 7/2005 e' sostituito dal seguente: «1. E' vietato disporre: a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta; b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.».