Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 
 
  1. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012,  n.  8  e
successive modifiche  ed  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) nella rubrica, la parola «straordinari»  e'  sostituita  dalla
parola «liquidatori»; 
    b) al comma 1 le parole da «Al fine di consentire» fino a «tra  i
presidenti dei disciolti consorzi ASI.» sono sostituite dalle  parole
«Con decreto dell'assessore regionale per  le  attivita'  produttive,
previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in  deroga
al limite di cui all'art. 49,  comma  26,  della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina
di due commissari liquidatori,  scelti  fra  soggetti  di  comprovata
professionalita' in relazione alle funzioni da svolgere, uno  per  la
liquidazione   dei   consorzi   di   Palermo,   Trapani,    Agrigento
Caltanissetta e Gela e  uno  per  la  liquidazione  dei  consorzi  di
Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone  e  Messina,
determinandone i poteri  in  relazione  alle  funzioni  da  svolgere.
L'assessore  vigila  sull'esercizio  delle  funzioni  dei  commissari
liquidatori onde assicurarne celerita',  uniformita'  e  trasparenza.
Per lo svolgimento  delle  attivita'  i  commissari  liquidatori,  se
debitamente  autorizzati,  possono  avvalersi,  previa   stipula   di
appositi accordi fra le  pubbliche  amministrazioni  interessate,  di
personale in servizio presso la regione e di  personale  in  servizio
presso gli enti di cui all'art. 1 della  legge  regionale  15  maggio
2000, n. 10. L'assessore regionale per le  attivita'  produttive,  su
proposta motivata del  commissario  liquidatore,  puo'  nominare  sub
commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal
commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del  procedimento
di nomina dei  commissari  liquidatori  di  cui  al  presente  comma,
cessano gli incarichi commissariali dei consorzi ASI  precedentemente
conferiti. Ciascun  commissario  liquidatore  trasmette  con  cadenza
semestrale  una  relazione   dettagliata   sulla   attivita'   svolta
all'assessore  regionale  per   le   attivita'   produttive   nonche'
all'assessore regionale per l'economia per i controlli  contabili  di
competenza; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il commissario liquidatore entro 120 giorni dalla  data  di
insediamento provvede a: 
        a) rilevare, ove esistenti, i  beni  immobili  di  proprieta'
della  regione,  affidati  in  gestione  a  ciascun  consorzio  e  da
concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto; 
        b) trasferire ai comuni competenti per territorio  le  strade
ad uso pubblico e le relative pertinenze; 
        c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili  ove
hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI ed i beni mobili.»; 
        d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          «3. Il commissario liquidatore che  non  abbia  ottemperato
agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza  e'  sostituito
con motivato provvedimento dell'assessore regionale per le  attivita'
produttive.»; 
        e) al comma 5 le parole «di cui al comma 4»  sono  sostituite
dalle parole «di cui al comma 2»; 
        f) al comma 6 le parole «di cui alla lettera c) del comma  2»
sono sostituite dalle parole «di cui alla lettera a) del comma  2»  e
le parole da «il dipartimento regionale delle  attivita'  produttive»
fino a «di cui alla lettera f) del comma 2» sono soppresse; 
        g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          «7. Con decreto del Presidente della regione,  su  proposta
dell'assessore regionale per le attivita' produttive, previa delibera
di  Giunta,  sono  definiti  i  compensi  spettanti   ai   commissari
liquidatori di cui al comma 1,  da  porre  a  carico  della  gestione
liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.»; 
        h) al comma 8 le parole «di cui al comma 4»  sono  sostituite
dalle parole «di cui al  comma  2»  e  le  parole  da  «ogni  singola
liquidazione di cui al presente comma» fino a «dell'ex consorzio  ASI
di competenza» sono soppresse; 
        i)  al  comma  9  le  parole  da   «individuati   a   seguito
dell'attivita'»  fino  a  «nominati  ai  sensi  del  comma  1»   sono
soppresse; le parole «di cui  alla  lettera  b)  del  comma  2»  sono
sostituite dalle parole «da  parte  degli  uffici  del  Genio  civile
competenti per territorio»; le  parole  «di  cui  al  comma  4»  sono
sostituite  dalle  parole  «di  cui  al  comma  2»;  dopo  le  parole
«discendenti dalla liquidazione  di  ogni  singolo  consorzio.»  sono
aggiunte le parole «I commissari  liquidatori,  espletate  le  dovute
procedure  finalizzate   alla   vendita   dell'attivo   patrimoniale,
subordinano i preliminari e i contratti di  vendita  alla  condizione
sospensiva che la regione, entro  il  termine  di  120  giorni  dalla
comunicazione dei commissari liquidatori all'assessore regionale  per
l'economia e all'assessore regionale per le attivita' produttive, non
deliberi l'acquisto alle medesime condizioni.»; le  parole  «Conclusa
la liquidazione,» sono sostituite dalle  parole  «I  beni,  mobili  e
immobili, e»; 
        l) al comma 9-bis le parole «espressamente declinati al comma
2, lettera f) secondo periodo» sono soppresse; 
        m) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: 
          «12-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, il Governo della regione presenta all'Assemblea
regionale siciliana apposito disegno di legge  organico  di  riordino
della disciplina delle aree di sviluppo delle attivita' produttive  e
dell'IRSAP.».