Art. 10 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 1. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica, la parola «straordinari» e' sostituita dalla parola «liquidatori»; b) al comma 1 le parole da «Al fine di consentire» fino a «tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI.» sono sostituite dalle parole «Con decreto dell'assessore regionale per le attivita' produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalita' in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. L'assessore vigila sull'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori onde assicurarne celerita', uniformita' e trasparenza. Per lo svolgimento delle attivita' i commissari liquidatori, se debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'assessore regionale per le attivita' produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, puo' nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei consorzi ASI precedentemente conferiti. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attivita' svolta all'assessore regionale per le attivita' produttive nonche' all'assessore regionale per l'economia per i controlli contabili di competenza; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a: a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprieta' della regione, affidati in gestione a ciascun consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto; b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze; c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI ed i beni mobili.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza e' sostituito con motivato provvedimento dell'assessore regionale per le attivita' produttive.»; e) al comma 5 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2»; f) al comma 6 le parole «di cui alla lettera c) del comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui alla lettera a) del comma 2» e le parole da «il dipartimento regionale delle attivita' produttive» fino a «di cui alla lettera f) del comma 2» sono soppresse; g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per le attivita' produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.»; h) al comma 8 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2» e le parole da «ogni singola liquidazione di cui al presente comma» fino a «dell'ex consorzio ASI di competenza» sono soppresse; i) al comma 9 le parole da «individuati a seguito dell'attivita'» fino a «nominati ai sensi del comma 1» sono soppresse; le parole «di cui alla lettera b) del comma 2» sono sostituite dalle parole «da parte degli uffici del Genio civile competenti per territorio»; le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2»; dopo le parole «discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio.» sono aggiunte le parole «I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione sospensiva che la regione, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'assessore regionale per l'economia e all'assessore regionale per le attivita' produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni.»; le parole «Conclusa la liquidazione,» sono sostituite dalle parole «I beni, mobili e immobili, e»; l) al comma 9-bis le parole «espressamente declinati al comma 2, lettera f) secondo periodo» sono soppresse; m) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attivita' produttive e dell'IRSAP.».