Art. 14 
 
Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla  legge
                      27 dicembre 1983, n. 730 
 
  1. Gli alloggi statali, trasferiti in proprieta' agli enti  locali,
ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e gia' assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52  al
personale della Polizia di  Stato,  dell'Arma  dei  carabinieri,  del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria  e
del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad essere  fruiti
dagli assegnatari, se collocati a riposo,  o  qualora  deceduti,  dai
familiari  degli  stessi,  mediante  la  stipula  di   contratti   di
locazione, i cui canoni sono determinati ai sensi delle vigenti norme
di edilizia residenziale pubblica.