Art. 14 Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla legge 27 dicembre 1983, n. 730 1. Gli alloggi statali, trasferiti in proprieta' agli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e gia' assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad essere fruiti dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione, i cui canoni sono determinati ai sensi delle vigenti norme di edilizia residenziale pubblica.