Art. 17 Disposizioni in materia di valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani 1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani. L'assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana e' autorizzato a porre in essere azioni dirette a promuoverne l'identita' e a garantirne gli interventi di manutenzione e restauro, ove necessario. 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana determina con proprio decreto le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 150 migliaia di euro per la valorizzazione, a valere sulle disponibilita' del capitolo 376599, e di 500 migliaia di euro per interventi di manutenzione e restauro, a valere sulle disponibilita' del capitolo 776016.