Art. 17 
 
Disposizioni in materia di valorizzazione della  rete  siciliana  dei
                        castelli federiciani 
 
  1. Al fine di garantire la tutela e la  valorizzazione  della  rete
siciliana dei castelli federiciani. L'assessore regionale per i  beni
culturali e l'identita' siciliana e' autorizzato a  porre  in  essere
azioni  dirette  a  promuoverne  l'identita'  e  a   garantirne   gli
interventi di manutenzione e restauro, ove necessario. 
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, l'assessore regionale  per  i  beni  culturali  e  l'identita'
siciliana determina con proprio decreto le  modalita'  di  attuazione
delle previsioni di cui al presente articolo. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 150 migliaia di euro per la
valorizzazione, a valere sulle disponibilita' del capitolo 376599,  e
di 500 migliaia di euro per interventi di manutenzione e restauro,  a
valere sulle disponibilita' del capitolo 776016.