Art. 19 
 
            Interventi in materia di centri per l'impiego 
 
  1. All'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Al fine di assicurare il  potenziamento  dei  centri  per
l'impiego in materia  di  servizi  e  politiche  attive  del  lavoro,
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, previa ricognizione dell'effettivo fabbisogno dei centri  per
l'impiego, entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, e' autorizzato a redigere apposito piano  finalizzato
all'utilizzo dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento di cui  al
comma 2 nel rispetto delle procedure di  selezione  pubblica  nonche'
all'utilizzo di detto  personale  per  interventi  nell'ambito  dello
svantaggio e nei vari settori della pubblica amministrazione e  negli
enti locali.».