Art. 19 Interventi in materia di centri per l'impiego 1. All'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dei centri per l'impiego in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa ricognizione dell'effettivo fabbisogno dei centri per l'impiego, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a redigere apposito piano finalizzato all'utilizzo dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento di cui al comma 2 nel rispetto delle procedure di selezione pubblica nonche' all'utilizzo di detto personale per interventi nell'ambito dello svantaggio e nei vari settori della pubblica amministrazione e negli enti locali.».