Art. 2 Disposizioni in materia di controllo sulle societa' partecipate 1. La regione definisce secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie societa' partecipate. Tali attivita' sono esercitate dalle strutture preposte dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la regione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali cui devono tendere le societa' partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la regione stessa e le societa' partecipate, nonche' la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualita' dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la regione effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa' partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale. 4. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e sulla base dell'attivita' di indirizzo di cui al comma l, le societa' controllate dalla regione, fatte salve le funzioni degli organi di controllo societario previste a norma di legge o di statuto, predispongono: a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; b) regolamenti interni volti a garantire la conformita' dell'attivita' della societa' alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche' alle norme di tutela della proprieta' industriale o intellettuale; c) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessita' dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture di cui al comma l, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarita' e l'efficienza della gestione; d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonche' altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attivita' della societa'; e) programmi di responsabilita' sociale d'impresa, in conformita' alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 5. Le disposizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo sono definite con decreto dell'assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.