Art. 2 
 
  Disposizioni in materia di controllo sulle societa' partecipate  
 
  1. La regione definisce secondo la propria autonomia  organizzativa
un sistema di controllo,  direzione  e  coordinamento  sulle  proprie
societa' partecipate. Tali attivita' sono esercitate dalle  strutture
preposte  dell'Assessorato  regionale  dell'economia,  che  ne   sono
responsabili. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
la regione definisce preventivamente  gli  obiettivi  gestionali  cui
devono tendere le societa' partecipate, secondo parametri qualitativi
e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato
a rilevare i rapporti finanziari tra la regione stessa e le  societa'
partecipate,  nonche'   la   situazione   contabile,   gestionale   e
organizzativa, i contratti di servizio, la qualita' dei servizi ed il
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
  3. Sulla base delle informazioni di cui  al  comma  2,  la  regione
effettua il  monitoraggio  periodico  sull'andamento  delle  societa'
partecipate,  analizza  gli  scostamenti  rispetto   agli   obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio regionale. 
  4. In attuazione delle previsioni di cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e  sulla  base  dell'attivita'  di
indirizzo di cui al comma l, le societa' controllate  dalla  regione,
fatte salve le funzioni degli organi di controllo societario previste
a norma di legge o di statuto, predispongono: 
    a) specifici  programmi  di  valutazione  del  rischio  di  crisi
aziendale; 
    b)  regolamenti  interni  volti  a   garantire   la   conformita'
dell'attivita' della societa' alle norme di tutela della concorrenza,
comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche' alle  norme
di tutela della proprieta' industriale o intellettuale; 
    c) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di
adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessita' dell'impresa
sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con  le
strutture  di  cui  al  comma  l,  riscontrando  tempestivamente   le
richieste  da  questi   provenienti,   e   trasmette   periodicamente
all'organo di controllo  statutario  relazioni  sulla  regolarita'  e
l'efficienza della gestione; 
    d) codici di condotta propri, o adesione  a  codici  di  condotta
collettivi  aventi  ad  oggetto  la  disciplina   dei   comportamenti
imprenditoriali nei confronti di consumatori,  utenti,  dipendenti  e
collaboratori,  nonche'  altri  portatori  di   legittimi   interessi
coinvolti nell'attivita' della societa'; 
    e) programmi di responsabilita' sociale d'impresa, in conformita'
alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 
  5. Le disposizioni per l'attuazione  delle  previsioni  di  cui  al
presente articolo sono definite con decreto dell'assessore  regionale
per   l'economia,   previo   parere   della   Commissione    bilancio
dell'Assemblea regionale siciliana.