Art. 20 Abrogazioni e modifiche di norme 1. L'art. 63 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e' abrogato. 2. Alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: «1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicita' quinquennale.»; b) all'art. 44, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. La vigilanza di cui al presente articolo puo' essere svolta anche dal personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in conformita' alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della regione.». 3. Il comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e' abrogato. 4. Al comma 24 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 le parole «comma 23» sono sostituite dalle parole «presente comma». 5. Il comma 3 dell'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 e' attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari a quello spettante per il segretario particolare degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della regione e degli assessori regionali. 6. All'art. 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 alla fine sono aggiunte le parole «unitamente ai circuiti storici piccolo (72 km); medio (108 km) e grande (148 km) della Targa Florio ed alle antiche tribune di Floriopoli, ubicate in contrada Quaranta Salme a Termini Imerese». 7. L'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e' abrogato. 8. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2017 le parole «2011-2016» sono sostituite dalle parole «2011-2017».