Art. 20 
 
                  Abrogazioni e modifiche di norme 
 
  1. L'art. 63 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e' abrogato. 
  2. Alla legge regionale 1°  settembre  1997,  n.  33  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Il  piano   regionale   faunistico-venatorio   predisposto
dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale  e  la
pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio  faunistico  siciliano  ed
emanato  dal  Presidente  della  regione  su  delibera  della  Giunta
regionale, previo parere  della  Commissione  legislativa  competente
dell'Assemblea  regionale  siciliana,  costituisce  lo  strumento  di
pianificazione, nel territorio  agro-silvo-pastorale  della  regione,
delle  destinazioni  differenziate  del  territorio  medesimo,  delle
prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la
tutela della fauna selvatica e  per  la  sua  riproduzione  naturale.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e
della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o  revisioni
del piano faunistico-venatorio con periodicita' quinquennale.»; 
    b) all'art. 44, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. La vigilanza di cui al presente  articolo  puo'  essere
svolta anche dal personale inserito nell'elenco di  cui  al  comma  2
dell'art. 24 della legge regionale  29  settembre  2016,  n.  20,  in
conformita' alle previsioni  di  cui  al  comma  6  dell'art.  5  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, senza nuovi o maggiori  oneri  per
il bilancio della regione.». 
  3. Il comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 2017,  n.
8 e' abrogato. 
  4. Al comma 24 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  3/2016  le
parole «comma 23» sono sostituite dalle parole «presente comma». 
  5. Il comma 3 dell'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al  personale  di
cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n.  150  e'  attribuito  un
trattamento  economico  determinato  dalla   Giunta   regionale,   in
relazione alle funzioni  esercitate  e  all'esperienza  maturata  nel
settore dell'informazione,  entro  i  limiti  dello  stanziamento  di
bilancio  e  in  misura  massima  pari  a  quello  spettante  per  il
segretario particolare degli uffici  di  diretta  collaborazione  del
Presidente della regione e degli assessori regionali. 
  6. All'art. 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 alla  fine
sono aggiunte le parole «unitamente ai circuiti storici  piccolo  (72
km); medio (108 km) e grande (148 km)  della  Targa  Florio  ed  alle
antiche tribune di Floriopoli, ubicate in contrada Quaranta  Salme  a
Termini Imerese». 
  7. L'art. 16 della  legge  regionale  28  giugno  1966,  n.  14  e'
abrogato. 
  8. Al comma 5 dell'art. 19  della  legge  regionale  n.  8/2017  le
parole «2011-2016» sono sostituite dalle parole «2011-2017».