Art. 3 Disposizioni sul Corpo forestale 1. Il Corpo forestale della regione e' autorizzato, al fine di sopperire ai vuoti di organico necessari all'espletamento delle funzioni dei distaccamenti forestali dipendenti dal servizio ispettorato, ad attivare l'istituto del comando di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per l'utilizzo del personale del Corpo di vigilanza degli enti parco. 2. Il ragioniere generale, alla data di perfezionamento del procedimento di cui al comma 1, e' autorizzato ad apportare al bilancio della regione le conseguenti modifiche per lo spostamento delle risorse finanziarie necessarie al rimborso all'Amministrazione di provenienza del trattamento economico applicato al personale di cui al presente articolo. 3. Al comma 5 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni il secondo periodo e' soppresso. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.