Art. 3 
 
                  Disposizioni sul Corpo forestale  
 
  1. Il Corpo forestale della regione  e'  autorizzato,  al  fine  di
sopperire ai  vuoti  di  organico  necessari  all'espletamento  delle
funzioni  dei  distaccamenti  forestali   dipendenti   dal   servizio
ispettorato, ad attivare l'istituto del comando di  cui  al  comma  2
dell'art. 30  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive modifiche ed integrazioni per l'utilizzo del personale del
Corpo di vigilanza degli enti parco. 
  2.  Il  ragioniere  generale,  alla  data  di  perfezionamento  del
procedimento di cui al  comma  1,  e'  autorizzato  ad  apportare  al
bilancio della regione le conseguenti modifiche  per  lo  spostamento
delle risorse finanziarie necessarie al rimborso  all'Amministrazione
di provenienza del trattamento economico applicato  al  personale  di
cui al presente articolo. 
  3. Al comma 5 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015,  n.
9 e successive  modifiche  ed  integrazioni  il  secondo  periodo  e'
soppresso. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.