Art. 4 Disposizioni in materia di consorzi universitari ed istituti musicali 1. All'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «da destinare» sono inserite le parole «al funzionamento e»; b) al comma 6-bis le parole «dall'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione» sono sostituite dalle parole «dall'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera di giunta, con funzioni di Presidente». 2. All'art. 87 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo le parole «legge 21 dicembre 1999, n. 508» sono inserite le parole «ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi consorzi comunali relativo alla retribuzione del personale docente. Il trasferimento e' destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed e' effettuato in unica soluzione». 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.