Art. 4 
 
Disposizioni  in  materia  di  consorzi  universitari   ed   istituti
                              musicali  
 
  1. All'art. 66  della  legge  regionale  26  marzo  2002,  n.  2  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole «da  destinare»  sono  inserite  le
parole «al funzionamento e»; 
    b) al comma 6-bis le parole «dall'assessore regionale per i  beni
culturali, ambientali e per la pubblica istruzione»  sono  sostituite
dalle  parole  «dall'assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la
formazione professionale, previa delibera di giunta, con funzioni  di
Presidente». 
  2. All'art. 87 della legge regionale 8 maggio 2018, n.  8  dopo  le
parole «legge 21 dicembre 1999, n. 508» sono inserite le  parole  «ai
quali, alla  data  del  31  dicembre  2015,  sia  stato  revocato  il
finanziamento da parte dei liberi  consorzi  comunali  relativo  alla
retribuzione del personale docente. Il trasferimento e' destinato  al
finanziamento della spesa per il  personale  docente  direttamente  a
carico degli istituti medesimi ed e' effettuato in unica soluzione». 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.