Art. 5 
 
  Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale  
 
  1.  Per  il  triennio  2018-2020,  gli  organismi   di   formazione
accreditati nello  svolgimento  dell'attivita'  formativa  finanziata
anche parzialmente dalla regione, in caso di nuove assunzioni,  danno
priorita', nel rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo,  pena
l'avvio  delle  procedure  di  sospensione  dell'accreditamento,   al
personale di  adeguata  qualificazione,  quale  risulta  dal  vigente
provvedimento attuativo dell'art. 14 della legge  regionale  6  marzo
1976, n. 24. 
  2. Per il medesimo triennio 2018-2020, l'albo di  cui  all'art.  14
della legge regionale n. 24/1976  e'  costituito  dai  soggetti  gia'
formalmente iscritti ed e' considerato ad esaurimento. Tutte le altre
istanze confluiscono in apposito e separato elenco cui  fare  ricorso
esclusivamente nelle ipotesi d'impossibilita' di reperire le relative
figure professionali nell'ambito dell'albo predetto. 
  3. All'art. 1, comma 6, della legge regionale 7 giugno 2011, n.  10
le parole da «oltre al recupero delle anticipazioni»  fino  a  «legge
regionale 8 novembre 2007, n. 21» sono sostituite dalle  parole  «con
provvedimenti del ragioniere  generale,  su  proposta  del  dirigente
generale  del  dipartimento   regionale   dell'istruzione   e   della
formazione professionale, le somme impegnate per il  Piano  regionale
dell'offerta  formativa  cui,  a  seguito  di  rendicontazione,   non
corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai  sensi  delle
vigenti disposizioni». 
  4. A  valere  sulle  disponibilita'  di  parte  della  Missione  4,
Programma   6,   Capitolo   373354,   il    Dipartimento    regionale
dell'istruzione e della formazione  professionale,  d'intesa  con  la
Ragioneria generale della regione, al fine di agevolare i processi di
rendicontazione e per le finalita' di cui al comma 3, e'  autorizzato
ad utilizzare una quota, nella misura massima dell'  1,5  per  cento,
per il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei  relativi  percorsi  di
istruzione   e   formazione   professionale   afferenti   all'obbligo
scolastico, in analogia a quanto previsto dal comma 624  dell'art.  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.