Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale 1. Per il triennio 2018-2020, gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell'attivita' formativa finanziata anche parzialmente dalla regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorita', nel rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo, pena l'avvio delle procedure di sospensione dell'accreditamento, al personale di adeguata qualificazione, quale risulta dal vigente provvedimento attuativo dell'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. 2. Per il medesimo triennio 2018-2020, l'albo di cui all'art. 14 della legge regionale n. 24/1976 e' costituito dai soggetti gia' formalmente iscritti ed e' considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusivamente nelle ipotesi d'impossibilita' di reperire le relative figure professionali nell'ambito dell'albo predetto. 3. All'art. 1, comma 6, della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 le parole da «oltre al recupero delle anticipazioni» fino a «legge regionale 8 novembre 2007, n. 21» sono sostituite dalle parole «con provvedimenti del ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'offerta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposizioni». 4. A valere sulle disponibilita' di parte della Missione 4, Programma 6, Capitolo 373354, il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con la Ragioneria generale della regione, al fine di agevolare i processi di rendicontazione e per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzato ad utilizzare una quota, nella misura massima dell' 1,5 per cento, per il monitoraggio e la valutazione dei relativi percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, in analogia a quanto previsto dal comma 624 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.