Art. 6 Disposizioni per l'apertura dei siti del patrimonio culturale regionale 1. In occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni o eventi per i quali i siti del patrimonio culturale sono concessi in uso temporaneo a soggetti pubblici e/o privati ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, il concessionario e' tenuto a versare il corrispettivo delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale dell'amministrazione regionale che deve garantire l'apertura dei siti. 2. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana e' autorizzato a provvedere al pagamento del personale con qualifica non dirigenziale che ha effettuato le prestazioni di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.