Art. 6 
 
Disposizioni  per  l'apertura  dei  siti  del  patrimonio   culturale
                             regionale  
 
  1. In occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni o
eventi per i quali i siti del patrimonio culturale sono  concessi  in
uso temporaneo a soggetti pubblici e/o privati ai sensi dell'art. 106
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche
e  integrazioni,  il  concessionario   e'   tenuto   a   versare   il
corrispettivo  delle  prestazioni  effettuate  in  plus  orario   dal
personale  con  qualifica   non   dirigenziale   dell'amministrazione
regionale che deve garantire l'apertura dei siti. 
  2. Il dipartimento regionale dei beni  culturali  e  dell'identita'
siciliana e' autorizzato a provvedere al pagamento del personale  con
qualifica non dirigenziale che ha effettuato le prestazioni di cui al
comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.