Art. 7 
 
Modifiche all'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n.  20
         in materia di sostegno alle associazioni antiracket 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999,
n. 20 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Possono avanzare  istanza  per  il  contributo  previsto  dal
presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che: 
      a) siano iscritti  negli  appositi  elenchi  tenuti  presso  le
prefetture territorialmente competenti; 
      b) non ricevano, in via ordinaria, contributi da Stato, comuni,
citta' metropolitane e liberi consorzi comunali; 
      c) abbiano un numero minimo di 10 soci, di cui  almeno  il  50%
imprenditori o commercianti che abbiano subito comprovate vicende  di
estorsione   e/o   che   si   siano    avvicinati    all'associazione
antiestorsione per averne assistenza e sostegno; 
      d) dimostrino di essersi costituiti parte civile in  almeno  un
procedimento riguardante un proprio assistito e/o  socio  nell'ultimo
anno; 
      e) dimostrino di  aver  presentato,  nell'ultimo  anno,  almeno
un'istanza di accesso al fondo  per  vittime  di  estorsione  di  cui
all'art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44; 
      f) dimostrino di aver assistito imprenditori e/o commercianti e
accompagnato gli  stessi  alla  denuncia,  nell'anno  precedente,  in
almeno tre fatti estorsivi conclusisi con rinvio a giudizio; 
      g) dimostrino di aver  svolto  attivita'  di  sensibilizzazione
contro  i  fenomeni  estorsivi  ed  usurai  presso  associazioni   di
categoria di commercianti ed imprenditori o di aver promosso campagne
educative e  di  diffusione  della  cultura  della  legalita'  presso
istituti scolastici.».