Art. 7 Modifiche all'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in materia di sostegno alle associazioni antiracket 1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e' sostituito dal seguente: «2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che: a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le prefetture territorialmente competenti; b) non ricevano, in via ordinaria, contributi da Stato, comuni, citta' metropolitane e liberi consorzi comunali; c) abbiano un numero minimo di 10 soci, di cui almeno il 50% imprenditori o commercianti che abbiano subito comprovate vicende di estorsione e/o che si siano avvicinati all'associazione antiestorsione per averne assistenza e sostegno; d) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o socio nell'ultimo anno; e) dimostrino di aver presentato, nell'ultimo anno, almeno un'istanza di accesso al fondo per vittime di estorsione di cui all'art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44; f) dimostrino di aver assistito imprenditori e/o commercianti e accompagnato gli stessi alla denuncia, nell'anno precedente, in almeno tre fatti estorsivi conclusisi con rinvio a giudizio; g) dimostrino di aver svolto attivita' di sensibilizzazione contro i fenomeni estorsivi ed usurai presso associazioni di categoria di commercianti ed imprenditori o di aver promosso campagne educative e di diffusione della cultura della legalita' presso istituti scolastici.».