Art. 8 
 
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10  in  materia  di
                               amianto 
 
  1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  le  parole  «ufficio  amianto»,   ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle parole «servizio amianto»; 
    b) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 le parole «, entro  24
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,»  sono
sostituite dalle  parole  «,  entro  l'anno  2020,  con  revisione  e
aggiornamento biennale,»; 
    c) la lettera d) del comma l  dell'art.  3  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla  realizzazione
dell'impiantistica prevista all'art. 14, della  totale  rimozione  di
ogni manufatto in  cemento  amianto  dal  territorio  regionale,  nel
rispetto  delle   norme   vigenti   sulla   corretta   procedura   di
asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto,  con  conferimento
dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante,  presso
la suddetta impiantistica.»; 
    d) il comma 1 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Con cadenza  semestrale  il  dipartimento  regionale  della
protezione  civile,  di  concerto  con   i   dipartimenti   regionali
competenti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente,
dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato  regionale
dell'energia e dei servizi  di  pubblica  utilita'  e  con  l'Agenzia
regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  (ARPA),  promuove   la
realizzazione di una riunione regionale sull'amianto, vertente  sulla
verifica dello stato di attuazione  della  legislazione  in  materia,
sull'andamento epidemiologico  delle  patologie  asbesto-correlate  e
sulla loro  prevenzione,  sul  censimento  dei  siti  contaminati  da
amianto e sulla loro bonifica nonche' sui processi di smaltimento dei
materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata  circa
i rischi sanitari derivanti dall'amianto.».