Art. 8 Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di amianto 1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «ufficio amianto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «servizio amianto»; b) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 le parole «, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle parole «, entro l'anno 2020, con revisione e aggiornamento biennale,»; c) la lettera d) del comma l dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: «d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla realizzazione dell'impiantistica prevista all'art. 14, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso la suddetta impiantistica.»; d) il comma 1 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: «1. Con cadenza semestrale il dipartimento regionale della protezione civile, di concerto con i dipartimenti regionali competenti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto, vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto-correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonche' sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.».