Art. 9 Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 le parole «come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti» sono soppresse. 2. Al comma 14 dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2018 le parole da «Le disposizioni» fino a «D5» sono soppresse. 3. Il comma 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 8/2018 e' sostituito dal seguente: «5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 2 maggio 2010, n. 11 finanziate per l'anno 2017, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2018 e rendicontate entro 60 giorni da quest'ultima data.». 4. All'art. 64 della legge regionale n. 8/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 2 e 3 le parole «dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali» sono sostituite dalle parole «dipartimento regionale del lavoro»; b) al comma 5 le parole «Programma 3» sono sostituite dalle parole «Programma 4». 5. Il comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 8/2018 e' abrogato. 6. All'articolo 85 della legge regionale n. 8/2018 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».