Art. 9 
 
         Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
le parole «come scaturenti dai contratti di  servizio  stipulati  con
gli enti soci committenti» sono soppresse. 
  2. Al comma 14 dell'art. 22 della  legge  regionale  n.  8/2018  le
parole da «Le disposizioni» fino a «D5» sono soppresse. 
  3. Il comma 5 dell'art. 33  della  legge  regionale  n.  8/2018  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Le iniziative a valere sul fondo di cui  all'art.  128  della
legge regionale 2 maggio 2010, n.  11  finanziate  per  l'anno  2017,
possono essere realizzate entro il  30  giugno  2018  e  rendicontate
entro 60 giorni da quest'ultima data.». 
  4. All'art. 64 della legge regionale n. 8/2018  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) ai commi  2  e  3  le  parole  «dipartimento  regionale  della
famiglia e delle politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle  parole
«dipartimento regionale del lavoro»; 
    b) al comma 5 le  parole  «Programma  3»  sono  sostituite  dalle
parole «Programma 4». 
  5. Il comma 2 dell'art. 77  della  legge  regionale  n.  8/2018  e'
abrogato. 
  6. All'articolo 85 della legge regionale n. 8/2018 dopo il comma  1
e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Gli enti di  cui  al  comma  1  si  iscrivono  presso  la
piattaforma elettronica per la  certificazione  dei  crediti  di  cui
all'art. 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».