Art. 12 
 
                      Regolamenti di attuazione 
 
  1. All'art. 12 della legge regionale  20  marzo  2015,  n.  5  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' soppresso; 
    b) al comma 2, le parole «novanta giorni» sono  sostituite  dalle
parole «centottanta giorni».