Art. 2 Tipologie del patrimonio 1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola «mondiale» sono aggiunte le parole «e della Seconda guerra mondiale»; b) alla lettera b) dopo la parola «permanenti» sono aggiunte le parole «batterie costiere per la difesa aerea e navale, bunker, aeroporti militari, istallazioni marittime, hangar per dirigibili e hangar aviorimesse per idrovolanti e per aerei, idroscali, rifugi antiaerei, posti di osservazione, baracche, magazzini, caserme e casermette, cisterne e cunicoli sotterranei, depositi e altri edifici e manufatti militari di particolare interesse»; c) alla lettera c) dopo la parola «grotte» sono aggiunte le parole «fortificazioni campali, trincee, gallerie, strade, mulattiere e spiagge»; d) alla lettera d) dopo la parola «lapidi» sono aggiunte le parole: «graffiti, iscrizioni, tabernacoli, scritte murali e accessori vari»; e) alla lettera g) dopo la parola «reperto» sono aggiunte le parole «anche sommerso nei fondali marini» e dopo la parola «mondiale» sono aggiunte le parole «e della Seconda Guerra mondiale»; f) e' aggiunta la seguente lettera: «g-bis) contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartengono le vestigia».