Art. 2 
 
                      Tipologie del patrimonio 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la parola «mondiale» sono aggiunte  le  parole  «e  della
Seconda guerra mondiale»; 
    b) alla lettera b) dopo la parola «permanenti» sono  aggiunte  le
parole «batterie costiere per  la  difesa  aerea  e  navale,  bunker,
aeroporti militari, istallazioni marittime, hangar per  dirigibili  e
hangar aviorimesse per idrovolanti e  per  aerei,  idroscali,  rifugi
antiaerei, posti di  osservazione,  baracche,  magazzini,  caserme  e
casermette, cisterne e cunicoli sotterranei, depositi e altri edifici
e manufatti militari di particolare interesse»; 
    c) alla lettera c) dopo  la  parola  «grotte»  sono  aggiunte  le
parole «fortificazioni campali, trincee, gallerie, strade, mulattiere
e spiagge»; 
    d) alla lettera d) dopo  la  parola  «lapidi»  sono  aggiunte  le
parole:  «graffiti,  iscrizioni,  tabernacoli,   scritte   murali   e
accessori vari»; 
    e) alla lettera g) dopo la  parola  «reperto»  sono  aggiunte  le
parole  «anche  sommerso  nei  fondali  marini»  e  dopo  la   parola
«mondiale» sono aggiunte le parole «e della Seconda Guerra mondiale»; 
    f) e' aggiunta la seguente lettera: 
    «g-bis) contesti  originali  di  rinvenimento,  intesi  in  senso
archeologico, cui appartengono le vestigia».