Art. 3 Comitato consultivo 1. All'art. 3 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte le parole «e della Seconda guerra mondiale»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana; il Comitato, che resta in carica tre anni, e' convocato dall'Assessore competente almeno una volta nell'anno.»; c) al comma 3 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, individuati tra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico culturale in relazione ai fatti della Seconda Guerra mondiale;»; d) alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole «previo accordo con il Ministero della difesa»; e) e' aggiunta la seguente lettera: «h-bis) dal Presidente o da un delegato della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.»; f) e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale nella misura prevista per i dipendenti regionali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».