Art. 3 
 
                         Comitato consultivo 
 
  1. All'art. 3 della legge  regionale  20  marzo  2015,  n.  5  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte  le  parole
«e della Seconda guerra mondiale»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente  della
Regione  previa  delibera  della  Giunta   regionale,   su   proposta
dell'Assessore  regionale  per  i  beni   culturali   e   l'identita'
siciliana; il Comitato, che resta in carica tre  anni,  e'  convocato
dall'Assessore competente almeno una volta nell'anno.»; 
    c) al comma 3 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) da due studiosi indicati  dal  Comitato  regionale  del
volontariato di cui all'art. 6 della legge regionale 7  giugno  1994,
n. 22,  individuati  tra  persone  che  abbiano  maturato  comprovata
esperienza scientifico culturale in relazione ai fatti della  Seconda
Guerra mondiale;»; 
      d) alla fine della lettera e) sono aggiunte le  parole  «previo
accordo con il Ministero della difesa»; 
      e) e' aggiunta la seguente lettera: 
      «h-bis) dal  Presidente  o  da  un  delegato  della  competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.»; 
      f) e' aggiunto il seguente comma: 
      «5-bis. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito.  Ai
componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge
regionale  nella  misura  prevista   per   i   dipendenti   regionali
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».