Art. 6 
 
               Norme per la tutela e la conservazione 
                        dei reperti immobili 
 
  1. Dopo l'art. 6 della legge regionale  20  marzo  2015,  n.  5  e'
inserito il seguente: 
  «6-bis  (Norme  per  la  tutela  e  la  conservazione  dei  reperti
immobili). - 1. E' fatto espresso divieto a  qualsivoglia  intervento
di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti
immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e g), qualora
sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale o la relativa
verifica. 
  2. I soggetti, pubblici o privati, che  intendano  provvedere  agli
interventi di restauro, manutenzione, conservazione  dei  reperti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c)  e  g)  chiedono,  almeno
sessanta giorni prima della data di inizio attivita',  le  necessarie
autorizzazioni alla soprintendenza competente per territorio. 
  3. Chiunque, sul territorio della Regione, rinvenga fortuitamente o
individui reperti immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere  b)  e
c), ne da' tempestiva comunicazione scritta  al  sindaco  del  comune
competente per territorio  ed  al  Dipartimento  regionale  dei  beni
culturali  e  dell'identita'  siciliana  entro  quindici  giorni  dal
ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento  e  fornendone,  se
possibile, documentazione fotografica.».