Art. 6 Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 e' inserito il seguente: «6-bis (Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili). - 1. E' fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e g), qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale o la relativa verifica. 2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e g) chiedono, almeno sessanta giorni prima della data di inizio attivita', le necessarie autorizzazioni alla soprintendenza competente per territorio. 3. Chiunque, sul territorio della Regione, rinvenga fortuitamente o individui reperti immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), ne da' tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio ed al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.».