Art. 7 
 
                     Raccolta di reperti mobili 
 
  1. All'art. 9 della legge  regionale  20  marzo  2015,  n.  5  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte  le  parole
«e della Seconda Guerra mondiale»; 
    b) al comma 2 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte  le  parole
«e della Seconda guerra mondiale»; 
    c) sono aggiunti i seguenti commi: 
    «2-bis. I sindaci trasmettono al Dipartimento regionale dei  beni
culturali e  dell'identita'  siciliana,  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia  di  cui
siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all'art. 2 presenti  sul
territorio di competenza. 
    2-ter. I reperti mobili sono valorizzati mantenendo  uno  stretto
legame con il territorio al  fine  di  diffondere  la  cultura  della
storia  locale.  Nel  caso  di  musealizzazione   o,   comunque,   di
esposizione al pubblico dei reperti mobili di cui all'art.  2,  comma
1, lettere d) e f), e' garantita la loro corretta contestualizzazione
e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo  ed  al
territorio di provenienza. 
    2-quater.  Il  Dipartimento  regionale  dei  beni   culturali   e
dell'identita' siciliana, sentito il Comitato scientifico  consultivo
di cui all'art. 3, puo' variare la destinazione dei reperti di cui al
comma  2-ter  in  presenza  di  particolari   motivi   di   interesse
nazionale.».