Art. 7 Raccolta di reperti mobili 1. All'art. 9 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte le parole «e della Seconda Guerra mondiale»; b) al comma 2 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte le parole «e della Seconda guerra mondiale»; c) sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. I sindaci trasmettono al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all'art. 2 presenti sul territorio di competenza. 2-ter. I reperti mobili sono valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. Nel caso di musealizzazione o, comunque, di esposizione al pubblico dei reperti mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) e f), e' garantita la loro corretta contestualizzazione e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo ed al territorio di provenienza. 2-quater. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana, sentito il Comitato scientifico consultivo di cui all'art. 3, puo' variare la destinazione dei reperti di cui al comma 2-ter in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.».