Art. 9 
 
                         Collezioni private 
 
  1. All'art. 10 della legge regionale  20  marzo  2015,  n.  5  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte  le  parole
«e della Seconda Guerra mondiale»; 
    b) al comma 2 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte  le  parole
«e della Seconda guerra mondiale».