Art. 9 Collezioni private 1. All'art. 10 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte le parole «e della Seconda Guerra mondiale»; b) al comma 2 dopo la parola «mondiale» sono aggiunte le parole «e della Seconda guerra mondiale».