Art. 2 
 
              Collaborazione con il Centro di servizio 
                         per il volontariato 
 
  1. Dopo l'art. 10-bis della legge provinciale 1°  luglio  1993,  n.
11, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 10-ter (Collaborazione con  il  Centro  di  servizio  per  il
volontariato). - 1.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  generali  in
materia  di  trasparenza,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  puo'
incaricare il Centro di servizio  per  il  volontariato  di  prestare
attivita' e servizi  per  la  promozione  del  Terzo  settore,  e  in
particolare: 
    a) della programmazione e attuazione di iniziative di  formazione
e aggiornamento nonche' di attivita' di sostegno e  consulenza  degli
enti del Terzo settore; 
    b)   della   diffusione   di   informazioni   sull'attivita'   di
volontariato,   anche   attraverso   i   media   e   nell'ambito   di
manifestazioni pubbliche; 
    c) della programmazione e attuazione di misure per la  promozione
del volontariato e dell'associazionismo; 
    d) della programmazione e attuazione di misure per la  promozione
dei servizi volontari, tra cui anche attivita' di formazione a favore
dei volontari e delle volontarie del servizio civile e  del  servizio
sociale. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' e dei servizi di cui al comma
1 la Provincia autonoma di Bolzano  puo'  stanziare  ulteriori  mezzi
finanziari  sul  bilancio  provinciale  e  fornire   prestazioni   in
natura.».