Art. 2 Collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato 1. Dopo l'art. 10-bis della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 10-ter (Collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato). - 1. Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia autonoma di Bolzano puo' incaricare il Centro di servizio per il volontariato di prestare attivita' e servizi per la promozione del Terzo settore, e in particolare: a) della programmazione e attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento nonche' di attivita' di sostegno e consulenza degli enti del Terzo settore; b) della diffusione di informazioni sull'attivita' di volontariato, anche attraverso i media e nell'ambito di manifestazioni pubbliche; c) della programmazione e attuazione di misure per la promozione del volontariato e dell'associazionismo; d) della programmazione e attuazione di misure per la promozione dei servizi volontari, tra cui anche attivita' di formazione a favore dei volontari e delle volontarie del servizio civile e del servizio sociale. 2. Per lo svolgimento delle attivita' e dei servizi di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano puo' stanziare ulteriori mezzi finanziari sul bilancio provinciale e fornire prestazioni in natura.».