Art. 3 
 
                            Norme finali 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale  1°  luglio
1993, n. 11, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
  «8. I gruppi di persone e di altri soggetti giuridici, che ai sensi
dell'art. 5 della presente legge presentano istanza di iscrizione  al
registro  provinciale  delle  organizzazioni  di  volontariato  o  al
registro provinciale  delle  organizzazioni  di  promozione  sociale,
devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».