Art. 4 
 
                          Fondi di riserva 
 
  1. Ai sensi degli articoli 48 e  49  del  decreto  legislativo,  n.
118/2011 e s.m.i., nel programma 01 «Fondo di riserva» della missione
20 «Fondi ed accantonamenti», sono iscritti: 
    a) il fondo  di  riserva  per  le  spese  obbligatorie,  con  uno
stanziamento pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2018, in  termini  di
competenza e cassa, ed  euro  200.000,00  per  l'anno  2019  ed  euro
200.000,00 per l'anno 2020, in termini di competenza; 
    b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di  cassa,  con  uno
stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2018;