Art. 4 Fondi di riserva 1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo, n. 118/2011 e s.m.i., nel programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», sono iscritti: a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2018, in termini di competenza e cassa, ed euro 200.000,00 per l'anno 2019 ed euro 200.000,00 per l'anno 2020, in termini di competenza; b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2018;