Art. 2 
 
                Procedure per il recupero dei crediti 
 
  1. In applicazione del comma 1 dell'art. 1 non  si  da'  attuazione
alle  procedure  per  il  recupero  nei  confronti  dei   medici   di
continuita' assistenziale che hanno percepito le  indennita'  di  cui
all'art. 35 comma  1,  alinee  1,  2  e  6  dell'Accordo  integrativo
regionale approvato con D.G.R. n. 331 dell'11 marzo 2008.