Art. 2 Procedure per il recupero dei crediti 1. In applicazione del comma 1 dell'art. 1 non si da' attuazione alle procedure per il recupero nei confronti dei medici di continuita' assistenziale che hanno percepito le indennita' di cui all'art. 35 comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell'Accordo integrativo regionale approvato con D.G.R. n. 331 dell'11 marzo 2008.