Art. 12 Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale sui giovani 2007 1. L'art. 11 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili). - 1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Il rapporto e' approvato dalla Giunta provinciale. 2. Il rapporto e' lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche giovanili e riporta le seguenti informazioni: a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali dei giovani; b) le modalita' e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati all'attivazione dei piani strategici dei piani giovani di zona e dei piani operativi dei piani d'ambito e alle politiche volte a favorire la transizione all'eta' adulta; c) il funzionamento dei piani giovani di zona e d'ambito, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita a un sistema integrato per le politiche giovanili; d) l'operativita' e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche giovanili; e) il rapporto sulla condizione giovanile in Provincia di Trento. 3. Una sezione del rapporto contiene una specifica relazione sull'attuazione del capo I-bis che riguarda, in particolare, la descrizione degli interventi realizzati e in fase di realizzazione, l'analisi degli effetti sui destinatari e l'individuazione di eventuali criticita' e di possibili misure correttive.».