Art. 12 
 
                      Sostituzione dell'art. 11 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. L'art. 11 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 11 (Rapporto sullo stato di attuazione del sistema  integrato
delle politiche giovanili). - 1. Ogni due anni la Provincia elabora e
rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un  rapporto
sull'attuazione del sistema integrato delle politiche  giovanili.  Il
rapporto e' approvato dalla Giunta provinciale. 
  2. Il rapporto e' lo strumento di rendicontazione provinciale sullo
stato di attuazione delle politiche giovanili e riporta  le  seguenti
informazioni: 
    a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche  e  sociali
dei giovani; 
    b) le modalita' e le risorse  impiegate  per  l'attuazione  degli
interventi previsti da  questa  legge,  con  particolare  riguardo  a
quelli finalizzati all'attivazione dei  piani  strategici  dei  piani
giovani di zona e dei piani  operativi  dei  piani  d'ambito  e  alle
politiche volte a favorire la transizione all'eta' adulta; 
    c) il funzionamento dei piani giovani di zona e d'ambito, con  la
descrizione dei soggetti che  vi  aderiscono  e  degli  strumenti  di
collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar  vita
a un sistema integrato per le politiche giovanili; 
    d) l'operativita' e  l'utilizzo,  ai  fini  di  programmazione  e
indirizzo, del sistema informativo per le politiche giovanili; 
    e) il rapporto sulla condizione giovanile in Provincia di Trento. 
  3. Una  sezione  del  rapporto  contiene  una  specifica  relazione
sull'attuazione del capo  I-bis  che  riguarda,  in  particolare,  la
descrizione degli interventi realizzati e in fase  di  realizzazione,
l'analisi  degli  effetti  sui  destinatari  e  l'individuazione   di
eventuali criticita' e di possibili misure correttive.».