Art. 17 
 
                    Inserimento dell'art. 15-ter 
              nella legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Dopo l'art. 15-bis della legge provinciale sui giovani 2007, nel
capo I-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-ter (Interventi). - 1.  Le  finalita'  previste  dall'art.
15-bis sono perseguite dalla Provincia attraverso: 
    a)  la  realizzazione  di  campagne  di  sensibilizzazione  e  di
informazione rivolte ai giovani e alle loro  famiglie  finalizzate  a
sviluppare   una   maggiore    consapevolezza    in    ordine    alle
caratteristiche, alla gravita' e alle conseguenze  dei  fenomeni  del
bullismo e del cyberbullismo; 
    b) la promozione di iniziative di carattere  culturale,  sociale,
ricreativo  e   sportivo   con   finalita'   informative   sui   temi
dell'uguaglianza  tra  individui,  del  rispetto   reciproco,   della
legalita', della gestione dei conflitti, dell'uso  consapevole  degli
strumenti informatici, della  rete  internet  e  dei  social  network
nonche' della valorizzazione di uno stile di  vita  che  sostenga  lo
sviluppo  di  un  senso   critico   nei   minori   e   la   riduzione
dell'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi; 
    c)  la  promozione  di  attivita'  di  formazione   sulle   nuove
tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare i giovani all'uso
sicuro e responsabile delle medesime, nonche' a  colmare  il  divario
digitale di tipo culturale, generazionale e territoriale; 
    d) la realizzazione e la promozione di corsi di formazione per  i
dirigenti e il personale insegnante delle istituzioni  scolastiche  e
formative provinciali e paritarie, per il personale  delle  forze  di
polizia, per gli operatori sportivi e  per  gli  altri  soggetti  che
esercitano  responsabilita'  educative  nell'ambito   delle   realta'
associative  che   coinvolgono   giovani,   rivolti,   tra   l'altro,
all'acquisizione  di  competenze  psico-pedagogiche  e  di   pratiche
educative in funzione della prevenzione e del contrasto dei  fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo; 
    e) la realizzazione di progetti di  sostegno  e  di  recupero  in
favore dei giovani vittime di atti di bullismo e di  cyberbullismo  e
degli autori e spettatori di tali  atti  al  fine  di  agevolarne  il
recupero sociale, anche mediante strumenti di ascolto negli  istituti
scolastici, nonche' l'organizzazione  di  iniziative  in  favore  dei
genitori sul tema del rapporto con i  figli  vittime  o  responsabili
degli atti di bullismo e di cyberbullismo; 
    f) l'attivazione di progetti di rete volti a promuovere forme  di
collaborazione e sinergie con i servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia, le forze dell'ordine, l'Azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari, gli enti locali  e  le  associazioni  operanti  sul
territorio impegnate nella prevenzione  e  cura  delle  problematiche
previste da questo capo. 
  2. La Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti
dal comma 1: 
    a) direttamente; 
    b) attraverso i piani giovani di zona previsti dall'art. 6; 
    c) mediante bandi aventi le caratteristiche previste dall'art. 6,
comma 1, lettera a), diretti alle istituzioni scolastiche e formative
provinciali e paritarie di ogni ordine e grado, per  l'attuazione  di
progetti rivolti ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie; 
    d) mediante i bandi previsti dall'art. 6, comma  1,  lettera  a),
diretti ai soggetti e alle  organizzazioni  del  territorio  indicate
nell'art. 4, comma 1, lettere b) e c), comprese le associazioni e  le
societa' sportive che operano in ambito provinciale  e  che  svolgono
attivita' di avviamento e formazione allo sport per i giovani. 
  3. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  gli  interventi
previsti da questa  legge  sono  assicurati  dalla  Provincia,  anche
tramite i propri enti  pubblici  strumentali  previsti  dall'art.  33
della legge provinciale n. 3  del  2006,  mediante  le  azioni  e  le
risorse previste da questa legge, dalla legge provinciale 13 febbraio
1992, n. 8 (legge provinciale sul  volontariato  1992),  dalla  legge
provinciale 27 giugno 2005, n. 8  (legge  provinciale  sulla  polizia
locale 2005), dalla legge provinciale sulla scuola 2006, dalla  legge
provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle  politiche
sociali 2007), e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge
provinciale sulla tutela della salute 2010).».