Art. 17 Inserimento dell'art. 15-ter nella legge provinciale sui giovani 2007 1. Dopo l'art. 15-bis della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I-bis, e' inserito il seguente: «Art. 15-ter (Interventi). - 1. Le finalita' previste dall'art. 15-bis sono perseguite dalla Provincia attraverso: a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai giovani e alle loro famiglie finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza in ordine alle caratteristiche, alla gravita' e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo con finalita' informative sui temi dell'uguaglianza tra individui, del rispetto reciproco, della legalita', della gestione dei conflitti, dell'uso consapevole degli strumenti informatici, della rete internet e dei social network nonche' della valorizzazione di uno stile di vita che sostenga lo sviluppo di un senso critico nei minori e la riduzione dell'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi; c) la promozione di attivita' di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare i giovani all'uso sicuro e responsabile delle medesime, nonche' a colmare il divario digitale di tipo culturale, generazionale e territoriale; d) la realizzazione e la promozione di corsi di formazione per i dirigenti e il personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per il personale delle forze di polizia, per gli operatori sportivi e per gli altri soggetti che esercitano responsabilita' educative nell'ambito delle realta' associative che coinvolgono giovani, rivolti, tra l'altro, all'acquisizione di competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative in funzione della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; e) la realizzazione di progetti di sostegno e di recupero in favore dei giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e degli autori e spettatori di tali atti al fine di agevolarne il recupero sociale, anche mediante strumenti di ascolto negli istituti scolastici, nonche' l'organizzazione di iniziative in favore dei genitori sul tema del rapporto con i figli vittime o responsabili degli atti di bullismo e di cyberbullismo; f) l'attivazione di progetti di rete volti a promuovere forme di collaborazione e sinergie con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le forze dell'ordine, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti locali e le associazioni operanti sul territorio impegnate nella prevenzione e cura delle problematiche previste da questo capo. 2. La Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1: a) direttamente; b) attraverso i piani giovani di zona previsti dall'art. 6; c) mediante bandi aventi le caratteristiche previste dall'art. 6, comma 1, lettera a), diretti alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado, per l'attuazione di progetti rivolti ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie; d) mediante i bandi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), diretti ai soggetti e alle organizzazioni del territorio indicate nell'art. 4, comma 1, lettere b) e c), comprese le associazioni e le societa' sportive che operano in ambito provinciale e che svolgono attivita' di avviamento e formazione allo sport per i giovani. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli interventi previsti da questa legge sono assicurati dalla Provincia, anche tramite i propri enti pubblici strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, mediante le azioni e le risorse previste da questa legge, dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), dalla legge provinciale sulla scuola 2006, dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).».